Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui la prestazione viene prenotata e successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adottato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero fra le più critiche.
Classi di priorità
Il Medico prescrittore, in base alla valutazione clinica, deve fornire l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Le Classi di Priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
- U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:
- il medico prescrittore valuta con coscienza clinica l’urgenza della prestazione e la segnala tramite indicazione in ricetta della Classe di Priorità “U”;
- il cittadino utente si impegna a presentare la prescrizione per la prenotazione entro le 48 ore successive al rilascio della ricetta, accettando – salvo casi eccezionali e con motivazioni documentabili – di fruire della prestazione nella struttura dove la stessa è disponibile;
- la struttura erogatrice si impegna ad effettuare la prestazione urgente entro le 72 ore successive alla presentazione dell’impegnativa o, in caso di impossibilità a rispettare il termine, si impegna ad attivare il proprio “Responsabile Unico per i tempi di attesa” per individuare altra diversa struttura in grado di erogare la prestazione nel tempo stabilito.
- L’apposizione in ricetta della priorità “U” chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti: il medico prescrittore, il cittadino utente e la struttura erogatrice in quanto:
- B = breve – entro 10 gg;
- D = differibile – da erogare entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
- P = programmabile – da erogare entro 120 giorni.
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.
L’impegnativa del medico
Il medico è il professionista che stabilisce, attraverso la compilazione dell’impegnativa (ricetta dematerializzata o ricetta rossa), quale sia la priorità d’accesso per il proprio paziente.
La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale è un documento rilasciato da un medico dipendente del SSN o convenzionato con esso.
E’ utilizzata per la richiesta di prestazioni specialistiche o diagnostiche sia in strutture pubbliche che private accreditate a contratto.
Durata dell’impegnativa
Le impegnative che prescrivono visite o esami diagnostici sono valide per 1 anno, a partire dalla data di compilazione da parte del medico fino alla data di prenotazione della stessa prestazione. Il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta (massimo 8) presso la medesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo di patologia e di trattamento prescritto, di norma entro 1 anno dall’effettuazione della prima prestazione. La durata annuale della ricetta risulta necessaria in particolare per le visite di controllo o follow up.
Attenzione! Per dare attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017 e attivo a partire dal 1° gennaio 2024, si è resa necessaria una revisione dei sistemi di prenotazione e prescrizione.
Per agevolare la transizione al nuovo sistema la DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023 ha stabilito che a partire dal 1° ottobre 2023 la validità delle ricette prescritte per visite ed esami sarà temporaneamente pari a sei mesi. Pertanto, in questa fase transitoria, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno.
Le Terapie fisiche e la fisioterapia sono prescrivibili dal Medico di Medicina Generale (in caso di visita privata o in semi convenzione) o dal Centro Stesso (in caso di accesso con impegnativa), solo dopo aver effettuato la visita specialistica del Fisiatra/Ortopedico e solo in presenza di “progetto riabilitativo”, con limiti di prescrivibilità ben definiti dalla D.G.R. VIII/3111 dell’ 1 agosto 2006.
Le prestazioni in convenzione si prenotano recandosi presso il Centro muniti di impegnativa del proprio medico curante.
Al link collegato alla presente pagina https://www.ats-brianza.it/it/tempi-di-attesa è possibile visionare i tempi di attesa delle Strutture Sanitarie accreditate ed a contratto dell’ATS della Brianza.
Nel file allegato sono indicati i tempi di attesa richiesti dalla Regione Lombardia e i Tempi di attesa del Centro aggiornati al 15/02/2019.